Art. 11 · AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
CCNL 30 ottobre 1957 categorie speciali industrie dei settori della ceramica

Art. 11

117 / 127

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 23 ott 1960
Il lavoratore, cui si applica la presente regolamentazione per l'anzianità di servizio maturata dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa azienda il gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) ha diritto, - indipendentemente da ogni aumento di merito, a dodici aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianità. Tale aliquota è calcolata sul minimo contrattuale mensile della categoria cui appartiene il lavoratore compresa l'indennità di contingenza. Gli aumenti periodici di anzianità, già maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito periodici maturati o da maturare. Però gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere calcolati perecentualmente sui minimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel successivi comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. In caso di passaggio dalla 2 alla la categoria, la anzianità agli effetti degli aumenti periodici non verrà interrotta ma si farà luogo alla ricalcolazione percentuale sui minimo della prima categoria degli scatti biennali già, maturati. Besta quindi, confermato che il numero complessivo degli scatti biennali non potrà superare i dodici, anche nel caso di passaggio alla prima categoria. Nel caso di variazione del minimo contrattuale mensile di tali categorie l'importo predetto sarà rivalutato ricalcolandolo percentualmente sul nuovo minimo contrattuale. NORME TRANSITORIE ALL' 1. - Per il lavoratore che prima della, data di applicazione degli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e del 23 maggio 1946 svolgeva presso la stessa azienda le medesime mansioni che gli hanno dato titolo per la assegnazione alla qualifica speciale (già equiparati) si terrà conto del periodo di servizio prestato con le suddette mansioni successivamente al 1 gennaio 1939. La norma di cui al comma precedente si applica anche, nell'ipotesi in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione dell'indennità di licenziamento. Resta precisato che il riconoscimento del maggior numero di aumenti periodici di anzianità avrà decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore del presente contratto, senza cioè che si debba addivenire per il periodo anteriore a tale data alla corresponsione di differenze arretrate di retribuzione. 2. - Gli importi degli aumenti periodici di anzianità, maturati anteriormente al 1 giugno 1952 sono - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme comprensive delle quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954. ===================================================================== | ex I zona |ex II zona| ex III zona| ex IV zona |---------- |----------|------------|----------- CATEGORIA |uom. |donne|uom.|donne| uom.|donne | uom.|donne ---------------------|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|----- 1ª categoria.........|1650 |1400 |1600|1400 |1550 | 1250 |1550 |1310 2ª categoria.........|1100 | 950 |1070| 920 |1050 | 900 |1050 | 900
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-coc-11