Art. 9 · CUMULO DI MANSIONI
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 9

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CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 23 ott 1960
Agli impiegati ai quali vengono affidate con carattere di continuità mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi sarà attribuita la categoria o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-9