Art. 42 · CERTIFICATO DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 42

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CERTIFICATO DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 23 ott 1960
CERTIFICATO DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda, dovrà consegnare all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati. Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile l'azienda dovrà rilasciare all'impiegato all'atto della risoluzione dei rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate. Nel caso in cui l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare all'impiegato una dichiarazione scritta che serva allo stesse di giustificazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-42