CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 37
93 / 127PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 23 ott 1960
Il rapporto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato che abbia superato il periodo di prova:
Anni di servizio Mesi di preavviso
cat. 3 cat. 2 cat. 1
fino a 5 anni non compiuti. 1 11/2 3
da 5 a 10 anni non compiuti 11/2 2 4
oltre 10 anni.............. 2 3 5
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
La parte che risolve il rapporto d'impiego senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie e sarà considerato utile agli effetti del computo dell'indennità di licenziamento.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-37