Art. 36 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 36

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 23 ott 1960
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso; f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c). Nel provvedimento di cui alla lettera c) incorre l'impiegato che commette infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c), d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f). Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
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Pro

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