CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 27
83 / 127ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE
In vigore dal 23 ott 1960
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche direttive sindacali di segretario o dirigente nazionale nonché di segretario o vice-segretario sia regionale, provinciale o comunale nelle organizzazioni dei lavoratori oppure chiamato a ricoprire la carica di sindaco nelle amministrazioni comunali, verrà concessa, se richiesta, una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni complessivamente.
Durante l'aspettativa per cariche pubbliche o sindacali l'anzianità decorrerà ai soli effetti dell'indennità di anzianità.
Nel caso di aspettativa non compete retribuzione
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-27