Art. 25 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 25

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 23 ott 1960
In caso di matrimonio, all'impiegato sarà concesso un congedo di 14 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione mensile. Tale congedo non sarà computato nel periodo ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-25