Art. 18 · INDENNITÀ MANEGGIO DENARO E CAUZIONI
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 18

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INDENNITÀ MANEGGIO DENARO E CAUZIONI

In vigore dal 23 ott 1960
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario ha diritto ad una particolare indennità mensile pari all'8 per cento dello stipendio base di categoria più contingenza. Le somme eventualmente richieste agli impiegati a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-18