CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica
Art. 16
72 / 127AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 23 ott 1960
Dopo il compimento del ventesimo anno di età gli impiegati per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 12 bienni per ogni categoria.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di anzianità maturati successivamente al 1 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità per quanto riguarda le variazioni delle indennità di contingenza, verrà effettuato al termine di ogni anno solare, sulla contingenza in atto al 31 dicembre, ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
Agli impiegati attualmente in servizio, verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di età e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per le stesso titolo.
In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 60% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 60% degli scatti di cui al comma precedente.
Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. (Vedi norme esplicative).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-16