Art. 11 · RIPOSO SETTIMANALE
CCNL 31 luglio 1957 impiegati dipendenti dalle industrie dei settori della ceramica

Art. 11

67 / 127

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 23 ott 1960
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purchè sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato una altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cli-11