CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 8
8 / 127APPRENDISTATO
In vigore dal 23 ott 1960
Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato si fa
riferimento alle disposizioni di legge.
Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di 4 anni per il settore della ceramica d'arte ed in un massimo di 3 anni per gli altri settori.
Tale durata sarà ridotta di un anno per coloro che abbiano seguito con profitto ed esito favorevole scuole o corsi di formazione
professionale comunque riconosciuti da Ente pubblico.
L'apprendista che ha compiuto la metà del periodo di apprendistato, anche in più aziende dello stesso ramo, può richiedere di essere sottoposto all'esame (capolavoro) per conseguire il passaggio ad operaio qualificato. Tale esame se negativo, potrà essere ripetuto ad intervalli di sei mesi.
L'apprendista superato il periodo massimo di apprendistato avrà
diritto al passaggio alla categoria di operaio qualificato.
La retribuzione degli apprendisti è fissata come segue:
Per tutti i settori di produzione escluso quello della ceramica
d'arte:
1° semestre......................... 65% 2° semestre......................... 71% 3° semestre......................... 77% 4° semestre......................... 83% 5° semestre......................... 89% 6° semestre......................... 95%
della retribuzione oraria dell'operaio qualificato di corrispondente età e sesso.
Per il settore produttivo della ceramica d'arte:
1° anno........................... 65% 2° anno........................... 75% 3° anno........................... 85% 4° anno........................... 95%
della retribuzione oraria dell'operaio qualificato di corrispondente età e sesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-8