CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 54
54 / 127NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
In vigore dal 23 ott 1960
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo o revisione in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro per quanto riguarda le norme generali e regolamentari del presente contratto, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria degli industriali e dei lavoratori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-54