Art. 52 · INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 52

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INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 23 ott 1960
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'operaio, che dovranno essere mantenute:
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-52