CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 52
52 / 127INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
In vigore dal 23 ott 1960
INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli all'operaio, che dovranno essere mantenute:
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-52