Art. 51 · TRAPASSO - TRASFORMAZIONE - CESSAZIONE FALLIMENTO DI AZIENDA
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 51

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TRAPASSO - TRASFORMAZIONE - CESSAZIONE FALLIMENTO DI AZIENDA

In vigore dal 23 ott 1960
TRAPASSO - TRASFORMAZIONE - CESSAZIONE FALLIMENTO DI AZIENDA Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono il contratto di lavoro e l'operato ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo che il cedente non provveda alla integrale liquidazione di quanto spettante all'operaio stesso. In caso di fallimento seguito da licenziamento dell'operaio od in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avrà diritto, oltre che al normale preavviso, all'indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto o al suo contratto individuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-51