CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 47
47 / 127INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 23 ott 1960
Per l'indennità in caso di morte si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2122 del Codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-47