Art. 45 · INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 45

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INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 23 ott 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda per il licenziamento non a sensi dell' (Licenziamento per mancanze) sarà riconosciuta all'operaio, conformemente ai criteri di legge per quanto riguarda la proporzionalità delle aliquote, per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta di servizio e per ciascuno degli anni compresi in ogni scaglione, una indennità da computarsi nelle seguenti misure: a) per l'anzianità di servizio maturata anteriormente al 1 giugno 1946 il numero delle giornate spettanti all'operaio ( del C.C.N. 24 febbraio 1940) è di: dal 1° al 4° anno due giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; dal 5° al 12° anno tre giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; per gli anni successivi quattro giornate di retribuzione globale per ciascun anno residuo; b) per l'anzianità di servizio maturata dal 1 giugno 1946 fino alla data del 1 gennaio 1949, il numero delle giornate spettanti all'operaio ( del C.C.N.27 maggio 1946) è di: per ciascun anno compreso in tale periodo quattro giornate di retribuzione globale per ciascun anno; c) per l'anzianità di servizio maturata dal 1 gennaio 1949 fino al 1 gennaio 1952 il numero delle giornate spettanti all'operaio ( del C.C.N. 14 febbraio 1949) è di: dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 5° e fino al 12° anno sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 12° e fino al 20° anno otto giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 20° anno dieci giornate per ciascun anno residuo. d) per l'anzianità di servizio maturata dal 1 gennaio 1952 il numero delle giornate di indennità spettanti all'operaio (, del C.C.N. 31 gennaio 1952) è di: dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 5° e fino all'11° sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre all'11° e fino al 16° otto giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 16° e fino al 21° dieci giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 21° anno dodici giornate di retribuzione globale per ciascun anno residuo; e) per l'anzianità di servizio maturata successivamente all'entrata in vigore del presente Contratto, il numero delle giornate delle indennità spettanti all'operaio è di: 1) per tutti i settori esclusa la ceramica d'arte e la terraglia dolce: dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 5° e fino al 10° anno sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 10° e fino al 15° anno nove giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 15° e fino al 20° anno dodici giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 20° anno quattordici giornate di retribuzione globale per ciascun anno residuo; 2) per la ceramica d'arte e la terraglia dolce: dal 1° al 5° anno cinque giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; da oltre il 5° anno e fino all'11° sei giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; da oltre l'11° anno e fino al 16° nove giornate di retribuzione, globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; da oltre il 16° anno e fino al 21° undici giornate di retribuzione globale per ciascuno degli anni compresi nello scaglione; oltre il 21° anno tredici giornate di retribuzione globale per ciascuno anno residuo. Le maggiori indennità previste ai punti a) c) d) e), non verranno corrisposte per l'anzianità già maturata all'entrata in vigore dei contratti ai quali si riferiscono i vari gruppi di scaglioni; però tali anzianità verranno computate, agli effetti del diritto alle maggiori indennità stesse, per il periodo di servizio successivo alla data di entrata in vigore dei contratti citati. Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi e le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, rese uguali a mese intero. Agli effetti del presente articolo, si intende per retribuzione globale il complesso della retribuzione di fatto ai sensi dell' più ratei della gratifica natalizia da computarsi nella percentuale unica dell'8%, nonché la indennità sostitutiva di mensa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-45