CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 43
43 / 127LICENZIAMENTI PER MANCANZE
In vigore dal 23 ott 1960
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni
alla disciplina od alla diligenza del lavoro che, pur essendo di
maggior rilievo di quelle contemplate nell' (Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente i festivi o seguente le ferie; assenza per simulata malattia;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidata mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto f) della seguente lettera B);
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azenda o di lavorazione;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell' (Provvedimenti disciplinari - Multe e sospensioni), quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nel periodo di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio, nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso;
g) introduzione di persone estranee nello stabilimento senza regolare permesso.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) furto nello stabilimento;
b) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento od al materiale di lavorazione;
c) trafugamento di modelli, schizzi, disegni, o riproduzione degli stessi, documenti o altri oggetti dello stabilimento;
d) insubordinazione grave verso i superiori;
e) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio per conto di terzi fuori dello stabilimento di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta;
f) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-43