CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 42
42 / 127PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 23 ott 1960
Le infrazioni dell'operaio alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) multa fino ad un massimo di tre ore di paga più contingenza;
3) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
4) licenziamento ai sensi dell'.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio debbono essere portati a conoscenza dell'interessato.
Multe e sospensioni - Ricade sotto il provvedimento delle multe e sospensioni l'operaio che:
a) non si presenti al lavoro, come previsto dall' (Assenze dal lavoro) o abbandoni il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione o negligenza al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) trasgredisca in qualsiasi altro modo, all'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell'azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in taluna delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
L'importo della multa è devoluto alle esistenti Casse mutue aziendali o mutue integrative interne o, in mancanza, alla Cassa Mutua provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-42