Art. 42 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - MULTE E SOSPENSIONI
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 42

42 / 127

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 23 ott 1960
Le infrazioni dell'operaio alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari: 1) richiamo verbale; 2) multa fino ad un massimo di tre ore di paga più contingenza; 3) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; 4) licenziamento ai sensi dell'. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio debbono essere portati a conoscenza dell'interessato. Multe e sospensioni - Ricade sotto il provvedimento delle multe e sospensioni l'operaio che: a) non si presenti al lavoro, come previsto dall' (Assenze dal lavoro) o abbandoni il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo; b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo; c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza; d) arrechi lievi danni per disattenzione o negligenza al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione; e) sia trovato addormentato; f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso; g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; h) trasgredisca in qualsiasi altro modo, all'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell'azienda. La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in taluna delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa. L'importo della multa è devoluto alle esistenti Casse mutue aziendali o mutue integrative interne o, in mancanza, alla Cassa Mutua provinciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-42