Art. 38 · PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 38

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PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 23 ott 1960
Agli operai che sono membri di Organi direttivi delle Organizzazioni sindacali nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga, espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti d'ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-38