Art. 35 · ABITI DA LAVORO
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 35

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ABITI DA LAVORO

In vigore dal 23 ott 1960
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'azienda fornirà agli operai interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione del 90%. In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento deteriorato. Qualora l'azienda intenda far adottare agli operai una speciale tenuta di lavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente. Nell'eventualità che, fuori dei casi previsti dai precedenti comma, l'operaio faccia richiesta di un indumento da adoperare durante il lavoro, l'azienda, in relazione alle mansioni svolte dall'operaio, ne favorirà l'acquisto con facilitazioni di pagamento.
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