Art. 30 · UTENSILI E MATERIALI E LORO CONSERVAZIONE
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 30

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UTENSILI E MATERIALI E LORO CONSERVAZIONE

In vigore dal 23 ott 1960
L'operaio riceverà dal suo capo tutti gli utensili e il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi. Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione. L'operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso e logorio, semprechè siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili. L'operaio non potrà portare modifiche agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.
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