CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 30
30 / 127UTENSILI E MATERIALI E LORO CONSERVAZIONE
In vigore dal 23 ott 1960
L'operaio riceverà dal suo capo tutti gli utensili e il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.
L'operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso e logorio, semprechè siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L'operaio non potrà portare modifiche agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-30