Art. 3 · PERIODO DI PROVA
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 3

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PERIODO DI PROVA

In vigore dal 23 ott 1960
L'assunzione in servizio dell'operaio è sempre fatta per un periodo di prova di una settimana lavorativa prorogabile di comune accordo fino a due settimane Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso nè indennità. L'operaio che non viene confermato o che non crede di accettare le condizioni fissategli, lascerà senz'altro lo stabilimento previa riscossione di quanto dovutogli per le ore di lavoro compiuto, in base alla paga minima fissata per la categoria nella quali ha prestato servizio. Compiuto il periodo di prova, l'anzianità dell'operaio decorrerà dal primo giorno dell'assunzione a tutti gli effetti del presente contratto. Saranno esenti da tale periodo di prova i lavoratori che l'abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.
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