Art. 27 · DEPOSITO CAUZIONALE
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 27

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DEPOSITO CAUZIONALE

In vigore dal 23 ott 1960
A garanzia degli obblighi assunti dell'operaio verso lo stabilimento secondo il presente contratto collettivo di lavoro la ditta potrà costituire, per ogni operaio alle dipendenze dello stabilimento, un deposito cauzionale corrispondente all'importo di sei giornate di paga (48 ore). Le trattenute per la formazione del deposito cauzionale saranno effettuate nella misura di una giornata di paga per ogni settimana di lavoro, sul deposito così formato decorreranno gli interessi del 5% annuo da versarsi alla Cassa Mutua Malattia aziendale in favore degli operai interessati. Quando il computo di tali interessi comporti difficoltà contabili per le ditte, potrà essere adottata una forma forfettario d'accordo con le Associazioni locali competenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-27