Art. 26 · CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 26

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CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In vigore dal 23 ott 1960
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal D. L. del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutta il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell' sull'indennità di anzianità e semprechè l'operaio non si dimetta prima dello scadere di un anno dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltre alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare. Salvo che trattasi di richiamo non superiore a 30 giorni nel qual caso si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge. In caso diverso l'operaio sarà considerato dimissionario.
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