CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 24
24 / 127TRASFERTE
In vigore dal 23 ott 1960
All'operaio che viene inviato a prestare la sua opera fuori del Comune ove ha sede lo stabilimento, competerà:
1) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute con i normali mezzi di trasporto e di quelle altre eventuali spese per l'espletamento della missione, sempre che siano autorizzate e comprovate;
2) la normale retribuzione oraria per le prime 8 ore di viaggio e un indennizzo pari al 95% della retribuzione stessa per le ore effettive di viaggio successive alle prime otto;
3) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio nei limiti della normalità ed in base a nota documentata, quando la durata del servizio comporti per l'operaio tali spese;
4) una indennità pari al 25% della normale retribuzione giornaliera. Tale indennità non sarà dovuta nel caso che l'assenza in trasferta per servizio non superi le 24 ore. Nei casi in cui l'operaio venga inviato in trasferta per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per un periodo di tempo superiore ad un mese, l'indennità sarà ridotta al 20%.
Agli autisti non compete il trattamento di cui al numero 2), ma il solo trattamento di trasferta per i viaggi che comportino l'assenza dalla sede per un periodo che superi le 24 ore e ciò sempre che non sia stato o venga preventivamente concordato un particolare trattamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-24