CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 21
21 / 127TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
In vigore dal 23 ott 1960
In caso di malattia l'operaio deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno dell'assenza ed inviare all'azienda stessa, entro i tre giorni dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'operaio dal medico di sua fiducia.
In caso di malattia l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
A) Per gli operai dipendenti dalle aziende regolamentate dal presente contratto (escluso le ceramiche d'arte e le terrecotte industriali:
1° - 7 mesi per anzianità di servizio fino a 9 anni compiuti; 2° - 8 mesi per anzianità di servizio oltre i 9 e fino ai 17 anni compiuti;
3° - 10 mesi per anzianità di servizio oltre i 17 anni.
B) Per gli operai dipendenti dalle aziende delle ceramiche d'arte e delle terrecotte industriali:
1° - 6 mesi per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;
2° - 8 mesi per anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino ai 19 anni compiuti;
3° - 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 19 anni.
In caso di ricaduta nella stessa malattia entro un periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al quarto comma, pari alla metà dei periodi suddetti.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non abbia ripreso il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle due parti con liquidazione delle indennità previste dal presente contratto per il caso di risoluzione non ai sensi dell'articolo riguardante il licenziamento per punizione.
Per il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.
In caso di infortunio l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo uguale a quello fissato al quarto comma del presente articolo.
L'operaio infortunato che, entro due giorni dal rilascio del certificato di guarigione, non si presenti al lavoro, sarà passibile del licenziamento di cui all' (licenziamento per mancanze).
Per il trattamento in caso di infortunio si fa riferimento alle norme di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-21