Art. 14 · RECUPERI
CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica

Art. 14

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RECUPERI

In vigore dal 23 ott 1960
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-14