Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 novembre 1947 per i dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato tra la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, la Federazione Nazionale Barbieri, Barbieri misti, Parrucchieri per signora ed Affini e la Federazione Nazionale Lavoranti Parrucchieri, al quale, in data 16 maggio 1960, ha aderito la Federazione italiana Lavoratori Barbieri, Parrucchieri misti ed Affini; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 48 del 9 marzo 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per la quali e stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 1947 per le aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, nonché per i lavoratori dipendenti sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 48. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-rd-1