CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 9
9 / 31ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 22 ott 1960
L'orario settimanale di lavoro, di 48 ore ordinarie, viene maggiorato di ore straordinarie come segue:
a) fino ad un massimo di 54 ore (comprensive di 6 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al di sopra di 500 mila abitanti;
b) fino ad un massimo di 5 ore (comprensive di 8 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al disotto dei 500 mila abitanti e fino a 100 mila abitanti. È consentito di concordare nei contratti integrativi un'ora in più di straordinario, in relazione alle necessità ambientali
c) fino ad un massimo di 58 ore (comprensive di 10 ore di lavoro straordinario) per i comuni con popolazione al disotto dei 100 mila abitanti.
È consentito di concordare nei contratti integrativi provinciali due ore in più di straordinario, in relazione alle necessità ambientali.
Le migliori condizioni orarie restano acquisite; esse possono essere modificate con il pagamento delle ore stabilite in più, entro i massimi previsti dal presente contratto, con accordi integrativi provinciali,
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-9