CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 8
8 / 31QUALIFICHE
In vigore dal 22 ott 1960
1) Barbiere.
È considerato lavorante di 1ª categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme il taglio dei capelli di qualunque foggia, l'abbruciatura delle punte, la rimessa in ordine delle pieghe naturali, il taglio dei capelli per bambini, il massaggio normale o con mezzi meccanici.
È considerato lavorante di 2ª categoria il lavorante che sappia eseguire correttamente il taglio dei capelli e il taglio di barba con rasatura ai lati e con sole forbici sul mento ed il taglio dei canelli per bambini, e, con perfezione, la rasatura della barba.
È considerato lavorante di 3ª categoria il lavorante che sappia eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni e la rasatura della barba.
È considerato mezzo lavorante il dipendente che abbia superato il periodo di apprendistato e purchè abbia compiuto il 17° anno di età: dopo un anno trascorso con la qualifica suddetta e dopo il compimento del 18° anno di età il mezzo lavorante passa alla 3ª categoria.
2) Lavorante delle aziende miste.
Per le qualifiche dei lavoranti delle aziende miste, che disimpegnano esclusivamente mansioni di parrucchiere per signora, dovrà farsi riferimento alla categoria anzidetta.
3) Parrucchiere per signora.
È considerato lavorante parrucchiere di 1ª categoria il lavorante che sappia eseguire permanente su capelli corti e lunghi di diversi sistemi in uso, applicazioni di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da essi preparata, deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, pettinature fantasia eseguite su capelli lunghi e corti, acconciature da modello, disegni, stampe, fotografie, ondulazioni all'acqua su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro su capelli lunghi e corti, lavatura, della testa, taglio dei capelli, bruciatura delle punte, massaggi alla testa con lozioni ed olii speciali, applicazioni di posticci in genere e pettinature su manichini e possegga cognizioni di acconciature storiche.
È considerato lavorante di 2ª categoria il lavorante che sappia eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi in uso, applicazioni di tinture o decolorazioni, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro o all'acqua su capelli lunghi o corti, lavatura di capelli, taglio bruciatura delle punte, massaggi alla testa e frizioni.
È considerato lavorante di 3ª categoria il lavorante in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente capace di eseguire permanente, tintura e decolorazioni, ondulazione a ferro e all'acqua, messa in piega, lavatura della testa, taglio o sfumatura dei capelli, massaggi alla testa e frizioni ed abbia buone nozioni di carattere generale.
È considerato aiuto lavorante colui che, trascorso il periodo di apprendistato sappia eseguire: lavaggio dei capelli lunghi e corti, massaggi, bagni d'olio e frizioni, preparazione per l'avvolgimento della permanente, passaggio del preparato decolorante.
La qualifica di manicure aiuto-lavorante di nuova istituzione può essere attribuita solo al personale femminile in grado di esplicare le mansioni dell'aiuto-lavorante.
Nei contratti integrativi saranno qualificate le pettinatrici di 1ª, 2ª e 3ª categoria.
4) Altre categorie.
a) Manicure, b) pedicure, c) manicure-pedicure, d) manicure massaggiatrice, e) manicure-pedicure massaggiatrice.
Per essere qualificata manicure occorre un periodo massimo di sei mesi di apprendistato.
Laddove alla data di stipulazione del presente contratto non sia possibile determinare la qualifica dei lavoranti per uomo e misti, sia per ragioni tecniche sia per consuetudine locale, la qualifica sarà determinata dalla categoria del negozio ove gli stessi prestano servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-8