CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 5
5 / 31ASSUNZIONE PROVVISORIA
In vigore dal 22 ott 1960
Si intende personale provvisorio quello assunto per non oltre due mesi consecutivi in sostituzione di altro personale assente per malattia; esso dovrà, al momento dell'assunzione, essere avvisato per iscritto, tramite l'Ufficio di Collocamento della provvisorietà del rapporto, restando inteso che, alla scadenza del rapporto stesso in conseguenza del ritorno al lavoro del personale assente per malattia, non gli competeranno nè la indennità di licenziamento, nè le ferie, nè la gratifica natalizia.
Le condizioni salariali per i "cambi" saranno stabilite nei contratti integrativi provinciali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-5