Art. 4 · PERIODO DI PROVA
CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 4

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PERIODO DI PROVA

In vigore dal 22 ott 1960
Il personale di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei giorni per i barbieri ed i misti e di dodici giorni per i parrucchieri per signora. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto delle parti di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualunque momento, senza preavviso di indennità, col solo pagamento delle ore di lavoro compiuto, in base alla retribuzione stabilita per la categoria nella quale il dipendente viene assegnato, senza alcun altro indennizzo. Al dipendente confermato in base all'esito della prova il datore di lavoro fisserà la relativa retribuzione che non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal contratto integrativo vigente per la categoria alla quale il dipendente stesso viene assegnato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-4