Art. 31 · DURATA DEL CONTRATTO
CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 31

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DURATA DEL CONTRATTO

In vigore dal 22 ott 1960
Il presente contratto di lavoro ha decorrenza dalla data di stipulazione ed avrà la durata di un anno. Qualora una delle parti non ne dia disdetta a mezzo lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato per il periodo di un anno e così di seguito.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-31