CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 19
19 / 31PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 22 ott 1960
Ai lavoranti potranno essere inflitte le seguenti punizioni:
a) multa fino a mezz'ora di salario;
b) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento in tronco.
Le trattenute per i risarcimenti dei danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione ai danni stessi.
I danni importanti da risarcire a mezzo trattenuta dovranno essere contestati al lavoratore.
I proventi delle multe, che non rappresentano comunque risarcimenti di danni dovranno essere versati non oltre 7 giorni dalla trattenuta alla cassa previdenziale interna del sindacato di categoria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-19