Art. 19 · PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 19

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 22 ott 1960
Ai lavoranti potranno essere inflitte le seguenti punizioni: a) multa fino a mezz'ora di salario; b) sospensione del lavoro fino a tre giorni; c) licenziamento in tronco. Le trattenute per i risarcimenti dei danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione ai danni stessi. I danni importanti da risarcire a mezzo trattenuta dovranno essere contestati al lavoratore. I proventi delle multe, che non rappresentano comunque risarcimenti di danni dovranno essere versati non oltre 7 giorni dalla trattenuta alla cassa previdenziale interna del sindacato di categoria.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-19