CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini
Art. 18
18 / 31INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
In vigore dal 22 ott 1960
Al lavorante per il primo anno di anzianità trascorso ininterrottamente eccetto che per malattia, in caso di licenziamento o di dimissioni, sarà corrisposta una indennità pari a quattro giorni di salario globale (comprensivo dei minimi di paga e dell'indennità di contingenza o del carovita fissati nei contratti integrativi provinciali).
L'ammontare dell'indennità di licenziamento o di dimissione spettante ai lavoranti retribuiti a percentuale sarà calcolata in base all'ultima quindicina di paga.
Per gli anni successivi al primo, sarà corrisposta una indennità pari a due giorni di salario globale, per ogni anno di anzianità di servizio.
Il lavorante che avrà compiuto i primi mesi di anzianità in caso di licenziamento avrà diritto all'indennità rispetto al servizio prestato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-18