Art. 16 · MANCE
CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 16

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MANCE

In vigore dal 22 ott 1960
Sono ammesse le mance ad esclusivo vantaggio del personale. Nessuna partecipazione spetterà al conduttore dell'esercizio, al quale spetta tuttavia quanto il cliente lascia in più, indipendentemente dalla mancia al lavoratore; se il lavorante non ha ricevuto a parte la mancia, quanto il cliente lascia in più è di spettanza del lavoratore stesso. Ad eccezione dei Parrucchieri per Signora per i quali le mance sono di regola individuali, le mance saranno divise in parti uguali fra i lavoranti; ai mezzi lavoranti sarà devoluto il 25% della parte spettante al singolo lavorante. Il personale che esplica mansioni di parrucchiere misto parteciperà alle mance incassate nel reparto uomo nella misura del 10%. Nel caso di malattia durante le strenne di Natale e del Ferragosto (o di Pasqua) il lavorante conserverà il diritto alle mance nella stessa misura degli altri lavoranti; se sarà sostituito godrà il 50% e l'altra metà andrà a beneficio del lavorante che presterà servizio. Se durante le feste sopra dette saranno assunti degli imprestiti, essi avranno diritto al 35% della quota spettante al singolo lavorante. Il familiare del datore di lavoro che parteciperà al godimento delle mance, osserverà tutte le norme di lavoro a cui sono soggetti gli altri lavoranti
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-16