Art. 11 · GIORNI FESTIVI
CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 11

11 / 31

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 22 ott 1960
1) Giorni festivi con chiusura totale. Sono considerati giorni festivi nei quali non è dovuta alcuna retribuzione salvo le condizioni più favorevoli già acquisite provincialmente, il 1 gennaio, il 15 agosto, il 26 (od il 25) dicembre. Nei contratti integrativi è in facoltà delle parti di posporre le date su accennate. 2) Giorni semi-festivi. Sono considerati giorni semi-festivi con apertura regolare e continuativa lino alle ore 13, salvo le consuetudini locali, il 6 gennaio (Epifania), il 19 marzo (S. Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1 novembre, Natale, ed il giorno del Patrono di ogni singolo comune o capoluogo. Nei giorni semi-festivi il personale ha diritto alla completa corresponsione della giornata di salario. Nel caso dovesse verificarsi il fatto di due o più festività consecutive sarà concordato di comune accordo tra le organizzazioni sindacali l'orario da effettuarsi. 3) Festività nazionali con totale chiusura. Saranno considerate festività nazionali quelle stabilite dalla legge (25 aprile, 1 maggio, 8 maggio, 2 giugno, 4 novembre). Per tutte le festività nazionali sopra elencate sarà corrisposto al personale il salario globale che avrebbe percepito come se avesse lavorato. Nel caso in cui il personale dovesse lavorare in tali giornate (fatta eccezione per il 1 maggio) esso riceverà in più la retribuzione per le ore lavorate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-11