Art. 10 · RIPOSO SETTIMANALI
CCNL dipendenti da aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini

Art. 10

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RIPOSO SETTIMANALI

In vigore dal 22 ott 1960
Il riposo settimanale per i barbieri e misti deve avere luogo nella giornata del lunedi o della domenica compatibilmente con le necessità di carattere locale. Il riposo settimanale dei parrucchieri per signora deve aver luogo nella giornata della domenica. Si conviene che può essere consentita, in caso di necessità, attraverso i contratti integrativi provinciali, la concessione di mezza giornata, nel corso della settimana con l'obbligo di recupero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1053#art-cdd-10