Art. 8
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 AccordoParte III

Art. 8

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In vigore dal 22 ott 1960
Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale, esprimerà, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimità. Del verbale potrà essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-8-4