Art. 6
CCNL addetti industrie budella e trippa Allegato 3 AccordoParte III

Art. 6

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In vigore dal 22 ott 1960
Le Associazioni degli industriali alimentari e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indicherà le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale. Il Collegio è presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-6-4