Art. 35 · PREVIDENZA
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIIParte III

Art. 35

103 / 139

PREVIDENZA

In vigore dal 22 ott 1960
Agli effetti della previdenza, l'azienda si atterrà alle norme dell' del comitato collettivo nazionali di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-35-2