Art. 31 · CONGEDO MATRIMONIALI
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IParte I

Art. 31

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CONGEDO MATRIMONIALI

In vigore dal 22 ott 1960
In caso di matrimonio gli operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge. Il congedo matrimoniale, retribuito in virtù di tali disposizioni, sarà prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo fra le parti e semprechè le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza retribuzione Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-31