Art. 30 · TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONI O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIIParte III

Art. 30

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TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONI O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 22 ott 1960
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONI O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO In conformità delle norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per l'Italia Settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposto dall'azienda o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile, l'indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-30-2