CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I›Parte I
Art. 3
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In vigore dal 22 ott 1960
Per essere assunto l'operaio dovrà presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:
1) documento di identificazione;
2) libretto di lavoro e certificato di cui all' della Parte
IV, Comune
3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
4) stato di famiglia, se capo famiglia.
Inoltre è di facoltà dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre Resi.
L'operaio dovrà pure dichiarare la sua residenza Impegnandosi a segnalare al datore da lavoro gli eventuali cambiamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-3