Art. 28 · INDENNITÀ DI BICICLETTA
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IParte I

Art. 28

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INDENNITÀ DI BICICLETTA

In vigore dal 22 ott 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'operalo che, su richiesta dell'azienda usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-28