CCNL addetti industrie budella e trippa Parte III›Parte III
Art. 25
93 / 139TUTELA DELLA MATERNITÀ
In vigore dal 22 ott 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla, tutela delle lavorazioni durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto alla impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di 5 mesi dopo tale evento.
L'azienda corrisponderà all'impiegata l'intera retribuzione durante i primi tre mesi di assenza, e metà retribuzione per i successivi 3 mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisce per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
Qualora durante il periodo di cui al 1° comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall' della presente regolamentazione, quando risultino più favorevoli all'impiegata, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza o puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-25-2