CCNL addetti industrie budella e trippa Parte I›Parte I
Art. 2
2 / 139ASSUNZIONE
In vigore dal 22 ott 1960
L'assunzione degli operai verrà effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformità delle norme di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-2