Art. 2 · ASSUNZIONE
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IParte I

Art. 2

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ASSUNZIONE

In vigore dal 22 ott 1960
L'assunzione degli operai verrà effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformità delle norme di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-2