Art. 18 · INDENNITÀ DI BICICLETTA
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IIIParte III

Art. 18

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INDENNITÀ DI BICICLETTA

In vigore dal 22 ott 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-18-3