Art. 11 · INDENNITÀ SPECIALE
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IVParte IV

Art. 11

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INDENNITÀ SPECIALE

In vigore dal 22 ott 1960
In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione ed a rendimento, le parti, dopo aver tenuti presenti, d'altro canto, le particolari caratteristiche del settore convengono la istituzione di una indennità speciale annua nelle seguenti misure: TABELLA OPERAI Uomini: Superiori ai 20 anni: Operaio specializzato................. L. 29.050 Operaio qualificato.................. L. 26.050 Manovale specializzato................. L. 24.650 Manovale comune.................... L. 23.150 Dai 18 ai 20 anni: Manovale specializzato................. L. 23.000 Manovale comune.................... L. 21.200 Dai 16 ai 18 anni: Manovale specializzato................. L. 17.750 Manovale comune.................... L. 16.500 Inferiori ai 16 anni: Manovale comune.................... L. 11.400 Donne: Superiori ai 18 anni: Operaia specializzata................. L. 20.450 Operaia qualificata.................. L. 19.450 Manovale comune.................... L. 18.350 Dai 16 ai 18 anni: Manovale........................ L. 14.400 Inferiori ai 16 anni: Manovale........................ L. 11.150 TABELLA EQUIPARATI Uomo Donna 1° grado - superiori a 21 anni L. 40.500 33.000 2° grado - superiori a 21 anni " 30.050 23.300 TABELLA IMPIEGATI Uomo Donna Categoria 1. superiore ai 21 anni L. 57.600 57.600 " 2. superiore ai 21 anni " 43.350 36.700 " 2. inferiore ai 21 anni " 37.600 31.850 " 3. A superiore ai 21 anni " 32.250 27.500 " 3. A dai 19 ai 21 anni " 30.550 25.900 " 3. A dai 18 ai 19 anni " 27.050 21.450 " 3. A dai 17 ai 18 anni " 23.300 19.650 " 3. A inferiore ai 17 anni " 21.500 18.200 " 3. B superiore ai 21 anni " 27.300 23.300 " 3. B dai 19 ai 21 anni " 26.050 22.150 " 3. B dai 18 ai 19 anni " 23.450 18.250 " 3. B dai 17 ai 18 anni " 19.750 16.650 " 3. B inferiore ai 17 anni " 18.600 15.750 Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda, arrotondando ad, un mese le frazioni superiori ai quindici L'indennità in parola verrà corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolari ed a richiesta dei singoli dipendenti, la Ditta anticiperà degli acconti sulla parte di indennità già maturata. Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le quattordici giornate per gli operai e le sedici per gli impiegati, sarà dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse. L'importo da detrarre sarà calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei. Detta indennità non è suscettibile di alcuna variazione in più o in meno degli elementi costituenti la retribuzione. Tale indennità speciale non costituisce ad alcun effetto elemento della retribuzione. Gli anticipi, gli aumenti concessi dalle aziende, attraverso accordi scritti o di fatto, verranno assorbiti lino alla concorrenza dei miglioramenti apportati con il presente istituto, nei casi in cui tali anticipi o aumenti siano stati concessi in riferimento al rinnovo del presente Contratto Nazionale di Lavoro. Le somme eventualmente eccedenti saranno mantenute per il futuro come condizioni individuali di miglior favore. NORMA TRANSITORIA Per il corrente anno 1952 l'indennità speciale verrà corrisposta in relazione ai 37/313 dell'importo globale delle indennità annuali sopra riportate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-11-4