Art. 10 · NORME GENERALI
CCNL addetti industrie budella e trippa Parte IVParte IV

Art. 10

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NORME GENERALI

In vigore dal 22 ott 1960
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1052#art-cai-10-4